IUC - TARI

Ultima modifica 14 febbraio 2020

L'Imposta Unica Municipale (IUC) è stata istituita dalla Legge di stabilità 2014 ed è
sostanzialmente articolata in tre forme di prelievo:

- una componente di natura patrimoniale o immobiliare: l'imposta municipale
propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare
del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni principali accatastate in
categorie diverse dall'A/1, A/8 e A/9 per le quali l'imposta resta dovuta;

- una componente sui servizi indivisibili: il tributo per i servizi indivisibili (TASI),
erogati dal Comune, quali l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle
strade, l'assistenza sociale ecc., dovuta dal possessore e/o dall'utilizzatore
dell'immobile, comprese le abitazioni principali come definite nella normativa
IMU;

- una componente sui rifiuti: la tassa sui rifiuti (TARI), del tutto simile alla
precedente Tares, destinata a finanziare con i propri proventi i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuta dall'utilizzatore o dal possessore
dell'immobile.

Requisiti
Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Normativa di riferimento
Art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147 - istituzione IUC

Documenti da presentare
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del
tributo e in particolare:
a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la
famiglia anagrafica e la relativa variazione.

La dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza:
a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e
nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in
esse si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi
comuni.

Termini per la presentazione
Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, A PENA DI DECADENZA, entro e non oltre
il 31 Dicembre, dal verificarsi dei seguenti presupposti:
a) inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione di immobili;
b) variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti;
c) per i soggetti non residenti, variazione della composizione del nucleo famigliare;
d) verificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni previste dal
presente regolamento;
e) nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei co-obbligati o
degli eredi dello stesso;
f) cessazione del possesso, dell’occupazione o della detenzione.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nei termini indicati al
precedente comma 8, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato
l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali (es. disdetta ai contratti di allacciamento ai pubblici
servizi)e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o
in sede di recupero d’ufficio.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni
dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso di variazione o cessazione
la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili
posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato
l’obbligo dichiarativo.

Incaricato: dott.sa Antonella Loi

e-mail: a.loi@comunediarzana.it

Tempi complessivi
l procedimento si conclude con il pagamento dell'ultima rata

Termini e modalità di ricorso
Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Documenti allegati

RICHIESTA RIESAME IN AUTOTUTELA (225 Kb)
REGOLAMENTO IUC (483 Kb)
DICHIARAZIONE NUOVA UTENZA O VARIAZIONE - UTENZE DOMESTICHE (323 Kb)
DICHIARAZIONE NUOVA UTENZA O VARIAZIONE - UTENZE NON DOMESTICHE (286 Kb)
CESSAZIONE UTENZA (213 Kb)
RICHIESTA RIDUZIONI (230 Kb)
COMPOSTAGGIO DOMESTICO - RICHIESTA RIDUZIONE (214 Kb)