IUC - TASI

Ultima modifica 14 febbraio 2020

L'Imposta Unica Municipale (IUC) è stata istituita dalla Legge di stabilità 2014 ed è
sostanzialmente articolata in tre forme di prelievo:

- una componente di natura patrimoniale o immobiliare: l'imposta municipale
propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare
del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni principali accatastate in
categorie diverse dall'A/1, A/8 e A/9 per le quali l'imposta resta dovuta;

- una componente sui servizi indivisibili: il tributo per i servizi indivisibili (TASI),
erogati dal Comune, quali l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle
strade, l'assistenza sociale ecc., dovuta dal possessore e/o dall'utilizzatore
dell'immobile, comprese le abitazioni principali come definite nella normativa
IMU;

- una componente sui rifiuti: la tassa sui rifiuti (TARI), del tutto simile alla
precedente Tares, destinata a finanziare con i propri proventi i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuta dall'utilizzatore o dal possessore
dell'immobile.

Requisiti
Sono soggetti al pagamento della TASI: •coloro che possiedono immobili come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione o superficie; •l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; •il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla casa adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto; •i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; l’occupante versa la TASI nella misura del 30 %1 dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota corrispondente; la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

Normativa di riferimento
Art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147 - istituzione IUC

Documenti da presentare
I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio
occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.

Termini per la presentazione
I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente
predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio
dell’occupazione, della detenzione o del possesso.

Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi,
sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare
della tassa. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di
variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data del verificarsi della variazione

Incaricato: Rag. Maria Giuseppina Lancioni

e-mail: amg.lancioni@comunediarzana.it

Tempi complessivi
Il procedimento si conclude con il pagamento dell'ultima rata

Documenti allegati

REGOLAMENTO IUC (483 Kb)
ALIQUOTE TASI (133 Kb)